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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sentenza n. 1848/2017 del 12-12-2017
principi giuridici
Qualora il dislivello tra due fondi non sia di origine naturale, ma sia stato causato dal proprietario del fondo inferiore, l'obbligo di costruzione e conservazione del muro di sostegno grava su quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
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testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità per il Mantenimento del Muro di Sostegno: l'Importanza della Causalità nel Dislivello dei Fondi
La pronuncia in commento affronta una complessa vicenda relativa alla responsabilità per la costruzione e il mantenimento di un muro di sostegno tra due fondi confinanti, caratterizzati da un dislivello. La controversia trae origine da un evento franoso che ha interessato l'area, causando il crollo parziale di un preesistente muro a secco.
La proprietaria del fondo inferiore ha adito il Tribunale, invocando l'articolo 887 del codice civile, che disciplina la ripartizione delle spese per la costruzione e manutenzione di muri di sostegno tra fondi a dislivello. Contestualmente, ha richiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito del crollo, imputando la responsabilità ai proprietari del fondo superiore. Questi ultimi si sono costituiti in giudizio, contestando l'applicabilità dell'articolo 887 c.c. e, in via riconvenzionale, chiedendo l'accertamento del confine tra le proprietà, nonché la condanna della proprietaria del fondo inferiore alla costruzione del muro di sostegno e al risarcimento dei danni subiti dal loro fondo.
Il Tribunale, dopo aver espletato una complessa istruttoria, ha rigettato le domande dell'attrice e accolto parzialmente la domanda riconvenzionale dei convenuti. La decisione si fonda su un accertamento cruciale: il dislivello tra i fondi, e la conseguente necessità di un muro di sostegno, non derivano da cause naturali o dalla vetustà del preesistente muro a secco, bensì da interventi di sbancamento eseguiti dalla stessa proprietaria del fondo inferiore in occasione della costruzione del proprio fabbricato e, successivamente, durante le operazioni di rimozione dei detriti a seguito dell'evento franoso. Tali interventi, giudicati "maldestri" dal consulente tecnico d'ufficio, avrebbero compromesso l'equilibrio statico dei muri a secco esistenti, determinando l'attuale situazione di pericolo.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che, in base al principio generale del neminem laedere (articolo 2043 del codice civile), l'obbligo di costruire e mantenere il muro di sostegno gravasse sulla proprietaria del fondo inferiore, in quanto responsabile della creazione del dislivello e della rimozione delle opere di contenimento preesistenti. Di conseguenza, l'ha condannata a realizzare il muro di sostegno, secondo le indicazioni fornite dal consulente tecnico d'ufficio, ovvero a corrispondere ai proprietari del fondo superiore l'importo necessario per la sua costruzione.
Il Tribunale ha altresì accolto la domanda di accertamento del confine tra le proprietà, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Ha invece rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti dal fondo superiore, non avendo i convenuti fornito la prova di danni ulteriori rispetto a quelli ristorabili attraverso la costruzione del muro di sostegno.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.